Art. 1.
(Istituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minorile, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dei minori che versano in condizioni di indigenza e di verificare i risultati delle politiche e dei provvedimenti in materia di minori costretti a vivere in povertà adottati a decorrere dal 1995 sino alla data di istituzione della Commissione stessa da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché i risultati di ogni altra attività, anche a carattere privato o basata sul volontariato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo ed all'amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i necessari dati di riferimento e di formulare idonee proposte per orientare in modo adeguato l'attività legislativa e amministrativa.